Mercoledì, 21 Dicembre 2022 11:38

I CAM, obblighi per le Stazioni Appaltanti e per gli appaltatori

I CAM, obblighi per le Stazioni Appaltanti e per gli appaltatori

Premessa

In tutte le procedure ad evidenza pubblica, compresa quella dell’affidamento diretto, i contraenti, siano essi la Stazione Appaltante o l’appaltatore, in base all’articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 ( e fatto salvo quanto sarà disposto, di qui a breve, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici), sono obbligati a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai CAM.
Questo a livello di legislazione nazionale.
Per quanto di competenza, anche le Regioni, laddove hanno disciplinato, con norme di rango secondario, alcune materie specifiche, hanno ribadito, inevitabilmente, tale principio.
Ciò, in quanto le suddette clausole rappresentano un costo per l’operatore di mercato, che è corretto sia rispettato e garantito dalle Stazioni Appaltanti per evitare ingiustificati fenomeni di dumping, da parte degli altri concorrenti/offerenti, i quali non sono in grado di garantire un bene rispettoso della normativa CAM, per le più disparate ragioni.

Conseguenze per la violazione dei CAM per la Stazione Appaltante

Premesso quanto sopra, è indiscutibile come sia per la la Stazione Appaltante o per l’appaltatore discende un obbligo insuperabile ed una, seppur differente, correlata responsabilità per il suo mancato rispetto.
Per quanto concerne la Pa ed il pubblico funzionario che proceda, con dolo o colpa grave e fatte salve eventuali ipotesi di responsabilità penale, all’acquisizione di un bene non conforme alla specifica disciplina di riferimento (europea, nazionale, regionale e locale) sui CAM, paiono configurarsi, a diversi livelli e a diversi titoli, le seguenti responsabilità:
- responsabilità amministrativa-contabile;
- responsabilità civile;
- responsabilità disciplinare.


1) La prima tipologia di responsabilità si configura per la creazione di un danno patrimoniale indiretto, pacificamente concorrente con il danno alla concorrenza, che obbliga la stessa Pa, entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione dell’illecito, a risarcire il privato concorrente illegittimamente escluso dall’aggiudicazione del bene, pur essendo in possesso dei requisiti CAM di cui è invece sfornito il vincitore della procedura.
Il che comporta che, su domanda di detto privato, la Pa potrebbe essere costretto a risarcire il danno, indiretto, da essa cagionato al privato per la condotta, per lo meno connotata da colpa grave, del proprio dipendente, salvo poi rivalersi sul medesimo per il recupero di quanto indebitamente corrisposto al privato leso: assai banalmente, attraverso la trattenuta mensile sullo stipendio, con il pignoramento della pensione o con tutti gli altri rimedi offerti dal nostro ordinamento, a seconda dei casi.
Poichè, però, il principio generale previsto dall’articolo 1 della L. n. 20/1994, limita la responsabilità dei pubblici funzionari ai soli casi di azioni od omissioni, causative di una danno, sorrette quanto meno da colpa grave, è certamente utile supportare gli stessi con appositi corsi di formazione od altre iniziative formative/informative, che circoscrivano, anche e soprattutto a loro tutela, il campo di operatività dell’elemento soggettivo.
In tali casi, il riscontro giurisdizionale della presenza della colpa lieve sarà assai agevole. Sotto tale aspetto, è dato di comune esperienza, che le diverse polizze assicurative esistenti sul mercato non possono assicurare il pubblico funzionario per colpa grave e, quindi, in caso di responsabilità contabile, chi ha agito con negligenza sarà costretto a risarcire il danno con il proprio patrimonio personale.

2) Per il pubblico funzionario RUP che ha tenuto il comportamento sopra descritto, poi, accanto e in aggiunta rispetto alla responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale, e/o penale, si possono poi ipotizzare, in astratto, altri due tipi di responsabilità.
La prima di queste è quella disciplinare per “cattiva amministrazione”, attualmente sanzionata dall’articolo 55 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede e gradua secondo il criterio della proporzionalità, svariate sanzioni a carico del summenzionato lavoratore pubblico, sino a giungere a quella massima del licenziamento.

3) Non di meno, la Pa ed il pubblico funzionario di cui si discute potrebbero essere chiamati a rispondere, a seconda dei casi, a titolo di responsabilità civile precontrattuale, in base all’articolo 1337 del Codice civile, per avere aggiudicato l’appalto al privato offerente un bene privo dei requisiti CAM con contestuale danno per il terzo privato, offerente un bene invece conforme alla normativa CAM.

Conseguenze per la violazione dei CAM per l’appaltatore

Se l’offerente privato, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, non si comporta secondo buona fede, offrendo alla Stazione Appaltante un bene privo dei requisiti CAM oppure non dando dando notizia alla controparte dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto, quale quella che impone a quest’ultima di acquistare beni rispettosi dei requisiti CAM, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (confronta gli articoli 1337 e 1338 del Codice civile).
Inoltre, la Stazione Appaltante può, in date circostanze, risolvere il contratto e/o applicare penali contrattuali.
Non va, infine, dimenticato che i comportamenti in esame dell’appaltatore si possono tradurre in grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, che potrebbe compromettere per il medesimo la possibilità di partecipare a successive gare, in base all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Redazione

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