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Gentile Signore/Signora,
siamo lieti di poter condividere con voi una bella notizia: l'entrata in vigore del divieto dei PFAS, prevista per il 2025, è quasi dietro l'angolo. Proprio come la riciclabilità legalmente vincolante dei prodotti attraverso la nuova legge europea sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR).
Siamo lieti di informarvi che i tessuti funzionali Sympatex soddisfano i requisiti per l'imminente divieto dei PFAS e i requisiti di riciclo dell'ESPR grazie al concetto di monomateriale PES.
Dopo che gli Stati Uniti e molti Paesi asiatici hanno già imposto restrizioni di vasta portata sui PFAS nel 2022, il 13 gennaio 2023 è stato un giorno storico per i sostenitori di una strategia sostenibile per le sostanze chimiche: cinque stati membri europei hanno presentato all'ECHA la loro proposta sul processo di restrizione dei PFAS.
Pochi giorni fa, il 7 febbraio 2023, la proposta è stata pubblicata. Dopo diversi anni di ricerca scientifica, gli Stati membri chiedono che in futuro non solo le applicazioni convenzionali, come l'abbigliamento e le calzature da esterno, dovranno essere prive di PTFE in tutti gli aspetti dei materiali e del DWR, ma anche la maggior parte delle applicazioni DPI non potranno beneficiare di alcuna esenzione.
TEMPISTICA E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI RESTRIZIONE DEL PFAS
I comitati scientifici per la valutazione dei rischi (RAC) e per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'ECHA discuteranno innanzitutto nelle loro riunioni a marzo 2023 se la proposta di restrizione presentata soddisfa i requisiti legali del regolamento REACH. Successivamente, i comitati inizieranno la revisione scientifica della proposta. Il 22 marzo 2023 è previsto l'inizio di una consultazione pubblica della durata di sei mesi. Il 5 aprile 2023 sarà organizzata una sessione informativa online per spiegare il processo generale di restrizione e aiutare gli interessati a partecipare alla consultazione (ECHA).
Per supportarvi in modo specifico, Sympatex organizzerà anche dei webinar nei mesi di aprile e maggio 2023, incentrati sull'industria tessile e sul processo di consultazione sui PFAS dell'ECHA.
Vi invitiamo a cogliere l'opportunità di partecipare alle sessioni informative e a prendere parte a questa consultazione pubblica, poiché il contributo degli utilizzatori a valle è molto importante.
Secondo il Regolamento REACH, i pareri del RAC e del SEAC devono essere finalizzati entro 12 mesi. Una volta disponibili, la Commissione europea e gli Stati membri dell'UE decideranno la forma definitiva della restrizione.
Sebbene non ci aspettiamo obiezioni fondamentali durante questo processo, continueremo ad accompagnarlo in background per garantire che nessuna scappatoia inutile metta a rischio il suo impatto, atteso da tempo.
DIVIETI DEI PFAS NELL'INDUSTRIA TESSILE
Bluesign e Oeko-Tex, le principali certificazioni del settore, hanno emesso dei divieti a partire da quest'anno.
Bluesign
"Con la prospettiva che nuovi PFAS vengano limitati nel breve o medio termine, bluesign® ha previsto che a partire dal luglio 2023 tutte le sostanze chimiche a base di PFAS vengano gradualmente eliminate dal bluesign® FINDER e che a partire dal luglio 2024 tutti i tessuti approvati da bluesign® trattati con formulazioni di PFAS vengano rimossi dalla bluesign® GUIDE". (bluesign®)
Oeko-Tex
A partire dal 2023 Oeko-Tex ha emesso un divieto generale sull'uso di sostanze perfluorurate e polifluorurate alchiliche (PFAS) nei tessuti, nella pelle e nelle calzature per le certificazioni Standard 100, Leather Standard ed Eco Passport.
Dispositivi di protezione individuale
Anche se la legislazione sarà generica, potrebbero esserci alcune esenzioni per applicazioni DPI critiche. Tuttavia, secondo un caso giudiziario europeo del febbraio 2021, le alternative non richiedono lo stesso livello di prestazione (soglia zero), ma quello necessario per l'applicazione. Pertanto, qualsiasi esenzione basata su studi insufficienti sarà sottoposta a revisione critica.
A sostegno della consultazione sui PFAS dell'ECHA, Sympatex sta conducendo uno studio sulle alternative ai PFAS per i DPI, i cui risultati saranno consegnati all'ECHA e a tutte le altre parti interessate entro la fine del primo trimestre del 2023. In questo studio vengono analizzati numerosi bandi europei e i relativi standard richiesti. Lo studio fornirà una panoramica dettagliata delle applicazioni per le quali le alternative ai PFAS sono prontamente disponibili, quelle che dovranno essere ulteriormente testate o che sono attualmente escluse.
INFORMAZIONI DI BASE
Sempre più prove dimostrano che i PFAS hanno effetti irreversibili sull'uomo e sull'ambiente. L'uso diffuso dei PFAS ha portato alla contaminazione globale di acqua, aria, suolo, fauna selvatica e popolazioni umane. L'esposizione umana è stata collegata a gravi effetti sulla salute, tra cui diabete, infertilità e cancro.
Da molti anni, Sympatex è molto preoccupata dal fatto che l'industria tessile contribuisca in modo massiccio all'inquinamento da PFAS. Soprattutto gli indumenti funzionali e le scarpe impermeabili contribuiscono spesso attraverso due diversi componenti contenenti PFAS: la membrana centrale in PTFE e la superficie esterna con le rifiniture trattate con polimeri fluorurati a catena laterale - la cosiddetta finitura DWR (Durable Water Repellent).
Mentre il rilascio di PFAS dalle superfici DWR può avvenire durante la fase di utilizzo del prodotto, il rilascio dalle membrane contenenti PTFE avviene durante la produzione e lo smaltimento in discarica. Come riportato dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) nel 2021, la raccolta, l'incenerimento o il riciclaggio dei prodotti contenenti PTFE presentano notevoli problemi ambientali. L'AEA afferma che l'utilizzo del PTFE rischia di ostacolare il potenziale della circolarità e non essere in linea con le ambizioni della Commissione stessa in merito alla assenza di sostanze tossiche.
La nuova legislazione sui PFAS e sulla riciclabilità sta finalmente portando l'industria tessile in una direzione più rispettosa dell'ambiente. Siamo grati di far parte di questo movimento e siamo pronti a sostenervi con i nostri 35 anni di esperienza tecnica durante questa fondamentale transizione.
Cordiali saluti e let’s Re>close the loop. Together.
Il vostro team Sympatex
Dr. Rüdiger Fox
CEO Sympatex
Kim Scholze
CSMO Sympatex
Premessa
In tutte le procedure ad evidenza pubblica, compresa quella dell’affidamento diretto, i contraenti, siano essi la Stazione Appaltante o l’appaltatore, in base all’articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 ( e fatto salvo quanto sarà disposto, di qui a breve, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici), sono obbligati a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali individuate dai CAM.
Questo a livello di legislazione nazionale.
Per quanto di competenza, anche le Regioni, laddove hanno disciplinato, con norme di rango secondario, alcune materie specifiche, hanno ribadito, inevitabilmente, tale principio.
Ciò, in quanto le suddette clausole rappresentano un costo per l’operatore di mercato, che è corretto sia rispettato e garantito dalle Stazioni Appaltanti per evitare ingiustificati fenomeni di dumping, da parte degli altri concorrenti/offerenti, i quali non sono in grado di garantire un bene rispettoso della normativa CAM, per le più disparate ragioni.
Conseguenze per la violazione dei CAM per la Stazione Appaltante
Premesso quanto sopra, è indiscutibile come sia per la la Stazione Appaltante o per l’appaltatore discende un obbligo insuperabile ed una, seppur differente, correlata responsabilità per il suo mancato rispetto.
Per quanto concerne la Pa ed il pubblico funzionario che proceda, con dolo o colpa grave e fatte salve eventuali ipotesi di responsabilità penale, all’acquisizione di un bene non conforme alla specifica disciplina di riferimento (europea, nazionale, regionale e locale) sui CAM, paiono configurarsi, a diversi livelli e a diversi titoli, le seguenti responsabilità:
- responsabilità amministrativa-contabile;
- responsabilità civile;
- responsabilità disciplinare.
1) La prima tipologia di responsabilità si configura per la creazione di un danno patrimoniale indiretto, pacificamente concorrente con il danno alla concorrenza, che obbliga la stessa Pa, entro il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione dell’illecito, a risarcire il privato concorrente illegittimamente escluso dall’aggiudicazione del bene, pur essendo in possesso dei requisiti CAM di cui è invece sfornito il vincitore della procedura.
Il che comporta che, su domanda di detto privato, la Pa potrebbe essere costretto a risarcire il danno, indiretto, da essa cagionato al privato per la condotta, per lo meno connotata da colpa grave, del proprio dipendente, salvo poi rivalersi sul medesimo per il recupero di quanto indebitamente corrisposto al privato leso: assai banalmente, attraverso la trattenuta mensile sullo stipendio, con il pignoramento della pensione o con tutti gli altri rimedi offerti dal nostro ordinamento, a seconda dei casi.
Poichè, però, il principio generale previsto dall’articolo 1 della L. n. 20/1994, limita la responsabilità dei pubblici funzionari ai soli casi di azioni od omissioni, causative di una danno, sorrette quanto meno da colpa grave, è certamente utile supportare gli stessi con appositi corsi di formazione od altre iniziative formative/informative, che circoscrivano, anche e soprattutto a loro tutela, il campo di operatività dell’elemento soggettivo.
In tali casi, il riscontro giurisdizionale della presenza della colpa lieve sarà assai agevole. Sotto tale aspetto, è dato di comune esperienza, che le diverse polizze assicurative esistenti sul mercato non possono assicurare il pubblico funzionario per colpa grave e, quindi, in caso di responsabilità contabile, chi ha agito con negligenza sarà costretto a risarcire il danno con il proprio patrimonio personale.
2) Per il pubblico funzionario RUP che ha tenuto il comportamento sopra descritto, poi, accanto e in aggiunta rispetto alla responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale, e/o penale, si possono poi ipotizzare, in astratto, altri due tipi di responsabilità.
La prima di queste è quella disciplinare per “cattiva amministrazione”, attualmente sanzionata dall’articolo 55 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, che prevede e gradua secondo il criterio della proporzionalità, svariate sanzioni a carico del summenzionato lavoratore pubblico, sino a giungere a quella massima del licenziamento.
3) Non di meno, la Pa ed il pubblico funzionario di cui si discute potrebbero essere chiamati a rispondere, a seconda dei casi, a titolo di responsabilità civile precontrattuale, in base all’articolo 1337 del Codice civile, per avere aggiudicato l’appalto al privato offerente un bene privo dei requisiti CAM con contestuale danno per il terzo privato, offerente un bene invece conforme alla normativa CAM.
Conseguenze per la violazione dei CAM per l’appaltatore
Se l’offerente privato, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, non si comporta secondo buona fede, offrendo alla Stazione Appaltante un bene privo dei requisiti CAM oppure non dando dando notizia alla controparte dell’esistenza di una causa di invalidità del contratto, quale quella che impone a quest’ultima di acquistare beni rispettosi dei requisiti CAM, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto (confronta gli articoli 1337 e 1338 del Codice civile).
Inoltre, la Stazione Appaltante può, in date circostanze, risolvere il contratto e/o applicare penali contrattuali.
Non va, infine, dimenticato che i comportamenti in esame dell’appaltatore si possono tradurre in grave illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, che potrebbe compromettere per il medesimo la possibilità di partecipare a successive gare, in base all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La Redazione
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Presenta la Giornata di Studio il Comandante della Polizia Locale Dott. Vincenzo Ruocco
Saluti del Sindaco Sabaini Ing. Lauro
Saluti del Vicepresidente ANCUPM Nazionale Dott. Alfonso Castellone
a cura della Redazione
La corretta lettura ed applicazione degli articoli 34 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e dell‟articolo 1, commi 1126 e 1127, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) comportano che i criteri minimi ambientali di cui al Decreto C.A.M. per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento del 7 marzo 2012 costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni Appaltanti sin dalla stesura dei documenti di gara per l‟applicazione del criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa.
Il loro mancato rispetto determina l‟annullamento del bando di gara, del capitolato e del disciplinare nelle parti corrispondenti, unitamente agli atti conseguenti (Tar Lombardia - Milano, sezione IV, sentenza numero 2178 del 4 ottobre 2022).
Il fatto
Una società partecipante ad una gara d‟appalto, da aggiudicarsi con il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di gestione calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali, classificatasi al quarto posto, ha impugnato la determinazione dirigenziale dell‟Ente locale con cui il medesimo ha aggiudicato l‟appalto ad una R.T.I., nonché tutti gli atti presupposti (determinazione di indizione della procedura, bando di gara, disciplinare di gara e capitolato speciale d‟appalto), eccependo la falsa applicazione degli articoli 30, 34 e 71 del D.lgs. n. 50/2016, del D.M. 7 marzo 2012 e dell‟articolo 76, comma 1, della Direttiva 24/2014/UE.
Ciò, poiché a dire della ricorrente, la gara, perciò illegittima, avrebbe dovuto essere essere strutturata, diversamente da quanto avvenuto, come un appalto riconducibile al caso B del predetto Decreto Ministeriale.
La sentenza
Il Collegio, in linea con la pregressa giurisprudenza, ha accolto il ricorso e, per l‟effetto, ha annullato tutti gli atti di gara, osservando che:
- stabilisce al comma 1 che: “le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ...”;
- prevede al comma 2 che: “ i criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6”;